delle funzioni consolari. I funzionari consolari hanno diritto, nell'ambito della propria circoscrizione consolare: 1. Di procedere alla immatricolazione o registrazione, e, nella misura compatibile con la legislazione dello Stato di residenza, al censimento dei loro concittadini. A tal fine possono richiedere la collaborazione delle Autorita' competenti di detto Stato. 2. Di pubblicare attraverso la stampa, avvisi diretti ai loro cittadini concernenti le competenze consolari, o trasmettere loro ordini e documenti vari provenienti dalle autorita' dello Stato d'invio specie se tali avvisi, ordini o documenti riguardano un servizio nazionale. 3. Di rilasciare, rinnovare o modificare:
- a)i passaporti o altri titoli di viaggio dei cittadini dello Stato d'invio;
- b)i visti ed i documenti necessari alle persone che desiderano recarsi o transitare nello Stato d'invio. 4. Di trasmettere atti giudiziari o extra-giudiziari o eseguire Commissioni rogatorie, conformi agli accordi in vigore o, in mancanza di tali accordi, comunque compatibili con le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza. 5. a) di tradurre e autenticare qualsiasi atto emanato dalle Autorita' o dai funzionari dello Stato d' invio o dello Stato di residenza purche' le leggi ed i regolamenti di quest'ultimo non lo impediscano. Queste traduzioni hanno lo stesso valore probatorio che avrebbero se fossero state effettuate da traduttori giurati di uno dei due Stati.
- b)di ricevere qualsiasi dichiarazione, formare atti, autenticare e certificare firme, apporre visti, certificare o tradurre documenti, quando questi atti o formalita' sono richiesti dalle leggi o dai regolamenti dello Stato di invio. 6. Di ricevere in forma notarile:
- a)gli atti ed i contratti stipulati e conclusi in tal forma dai loro cittadini, ad eccezione dei contratti o degli strumenti relativi alla costituzione o al trasferimento di diritti reali sui beni immobili situati nello Stato di residenza.
- b)nella misura in cui le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza non vi si oppongono, gli atti ed i contratti, qualunque sia la nazionalita' delle Parti, concernenti beni situati, o affari da trattare, sul territorio dello Stato d'invio, o che sono destinati a produrre effetti giuridici in detto territorio. 7. Di ricevere in deposito somme di denaro, documenti ed oggetti di qualsiasi natura consegnati loro dai cittadini dello Stato d'invio o per loro conto, nella misura in cui la legislazione dello Stato di residenza non vi si oppone. Detti depositi non beneficiano dell'immunita' prevista all'articolo 14 della presente Convenzione, e devono essere tenuti separati dagli archivi, dai documenti e dai registri cui si applicano le disposizioni di tale articolo. Questi depositi possono essere esportati dallo Stato di residenza solo in conformita' con le leggi ed i regolamenti dello stesso Stato; 8. a) di redigere, trascrivere e trasmettere gli atti di Stato Civile dei cittadini dello Stato d'invio;
- b)di celebrare i matrimoni quando i futuri sposi sono cittadini dello Stato d'invio; in tal caso, essi ne informano in merito le Autorita' competenti dello Stato di residenza, qualora la legislazione di quest'ultimo lo richieda;
- c)trascrivere o annotare, sulla base di una decisione giudiziaria con valore esecutivo ai sensi della legislazione dello Stato d'invio, tutti gli atti di scioglimento di un matrimonio contratto davanti a loro. 9. Di ricevere ogni dichiarazione di emancipazione o relativa all'adozione e, nella misura compatibile con la legislazione del loro Stato, prowedere alla tutela o alla curatela dei loro cittadini incapaci. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo non esentano i cittadini dello Stato d'invio dall'obbligo di effettuare le dichiarazioni prescritte dalle leggi dello Stato di residenza.
Testo vigente dal 18 settembre 1997
