[1]dei cittadini

[2]I funzionari consolari hanno il diritto, nell'ambito della propria circoscrizione consolare:

  • a)di procedere alla registrazione dei propri cittadini ed a rilasciare loro i relativi documenti. Possono richiedere la collaborazione delle Autorita' dello Stato di residenza per ottenere, nella misura consentita dalla legislazione di detto Stato, dati statistici riguardanti i propri cittadini residenti nella circoscrizione consolare;
  • b)di pubblicare attraverso la stampa, avvisi diretti ai loro cittadini e trasmettere loro avvisi, atti e documenti provenienti dallo Stato d'invio, in particolare qualora tali avvisi, atti e documenti concernino un servizio nazionale.

Testo vigente dal 10 agosto 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-19;201~art38 · fonte su Normattiva