DISCRIMINAZIONE FISCALE 1. I cittadini di uno Stato Contraente non sono assoggettati nell'altro Stato Contraente ad una imposizione piu' onerosa di quella cui sono assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. 2. L'imposizione di una rappresentanza permanente che una persona residente di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente non puo' essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico di persone residenti di detto altro Stato che svolgono la medesima attivita'.

Testo vigente dal 4 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-19;311~convenzione-art14 · fonte su Normattiva