DEFINIZIONI GENERALI 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione:

  • a)"Stato Contraente designa, come il contesto richiede, l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS) o la Repubblica italiana (Italia);
  • b)"Autorita' competenti designa:
  • 1)per quanto concerne l'URSS: il Ministero delle Finanze dell'URSS o un suo rappresentante autorizzato;
  • 2)per quanto concerne l'Italia: il Ministero delle Finanze. 2. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione da parte degli Stati Contraenti, le espressioni che non sono definite dalla Convenzione stessa avranno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di quello Stato Contraente nel quale viene effettuata l'imposizione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Testo vigente dal 4 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-19;311~convenzione-art3 · fonte su Normattiva