DELLE PERSONE FISICHE 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 10 della presente Convenzione, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe che una persona fisica residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' svolta nell'altro Stato Contraente sono imponibili in questo altro Stato Contraente se:

  • a)detta persona soggiorna in tale altro Stato per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 183 giorni nell'anno solare
  • b)gli stipendi, i salari e le remunerazioni sono corrisposte da o a nome di un datore di lavoro che e' residente di detto altro Stato Contraente. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le remunerazioni che un residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' svolta nell'altro Stato Contraente non sono imponibili in questo altro Stato, se assoggettate ad imposizione nel detto primo Stato e a condizione che trattasi delle seguenti remunerazioni:
  • a)remunerazioni relative ad attivita' direttamente connesse ai cantieri di costruzione o di montaggio di cui all'articolo 6 della presente Convenzione, per il periodo di tempo indicato nello stesso articolo;
  • b)remunerazioni che una persona fisica, la quale soggiorna in uno Stato Contraente su invito di un organismo o altro ente statale, nonche' di un istituto di istruzione o di ricerca scientifica di tale Stato allo scopo; di svolgere attivita' di insegnamento, di effettuare ricerche scientifiche o di partecipare a conferenze tecniche, scientifiche o professionali per la realizzazione di programmi intergovernativi di collaborazione, riceve per le attivita' prima elencate durante un periodo di soggiorno non superiore a due anni e a condizione che le suddette attivita' non siano svolte essenzialmente nell'interesse privato di detta persona fisica;
  • c)borse di studio corrisposte alle persone fisiche che soggiornano nell'altro Stato Contraente allo scopo di compiere i loro studi o di completare la loro formazione professionale, nonche' le somme provenienti da fonti situate fuori di detto altro Stato che tali persone ricevono per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, durante il periodo di tempo necessario per il completamento degli studi o della formazione professionale;
  • d)remunerazioni corrisposte alle persone fisiche che si trovano nell'altro Stato Contraente in qualita' di giornalisti o corrispondenti di organi di stampa, radio e televisione, che provengono da fonti situate fuori di questo altro Stato, nel corso di due anni dalla data di arrivo in detto altro Stato;
  • e)remunerazioni del personale delle rappresentanze permanenti di enti turistici situate nell'altro Stato Contraente, corrisposte per attivita' non aventi scopo di lucro, a condizione che esso abbia la cittadinanza del primo Stato Contraente;
  • f)remunerazioni derivanti da attivita' svolte nel corso di manifestazioni artistiche e sportive o altre esibizioni pubbliche che abbiano luogo nel quadro di scambi previsti da accordi culturali conclusi tra gli Stati Contraenti;
  • g)remunerazioni corrisposte alle persone fisiche inviate, in qualita' di tecnici specializzati, nell'altro Stato Contraente da una persona residente del primo Stato Contraente, nel corso di un anno dalla data di arrivo in detto altro Stato. 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo le persone fisiche possono essere assoggettate ad imposizione per i redditi conseguiti soltanto dopo la scadenza delle agevolazioni ivi previste.

Testo vigente dal 4 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-19;311~convenzione-art9 · fonte su Normattiva