PUBBLICHE Gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe che una persona fisica residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o ad altri enti pubblici di tale Stato nell'esercizio di funzioni, che siano considerate funzioni pubbliche dalla legislazione di questo Stato, non sono imponibili nell'altro Stato Contraente. Resta, tuttavia, inteso che le persone fisiche impegnate in attivita' commerciali in qualita' di dipendenti o rappresentanti di imprese commerciali italiane e in qualita' di dipendenti o rappresentanti di organizzazioni sovietiche per il commercio estero non si considerano che esercitino, rispettivamente, in URSS ed in Italia funzioni pubbliche.
Testo vigente dal 4 agosto 1988
