1. I dividendi pagati da una persona residente di uno Stato Contraente ad una persona residente dell'altro Stato Contraente possono essere tassati nel primo Stato Contraente,ma l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo di tali dividendi. 2. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi designa i redditi derivanti da azioni, nonche' gli altri redditi che sono assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui e' residente la persona che distribuisce gli utili.

Testo vigente dal 4 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-19;311~convenzione-art8 · fonte su Normattiva