Art. 13
Gli Stati non rappresentati alla nona Conferenza diplomatica di Diritto Marittimo, potranno aderire alla presente Convenzione. Le adesioni saranno notificate al Ministero degli Affari Esteri del Belgio che ne informera' per via diplomatica tutti gli Stati firmatari e aderenti. La Convenzione entrera' in vigore per lo Stato aderente sei mesi dopo la data del ricevimento di detta notifica ma non prima della data della sua entrata in vigore come e' fissata dall'articolo 12 a).
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
