Autorita' competenti delle Parti contraenti potranno compiere consultazioni quando lo ritengano utile, al fine di assicurare la reciproca applicazione e l'osservanza dei principi e dalle disposizioni della presente Convenzione. Tale consultazione potra' essere richiesta da ciascuna delle Parti contraenti e dovra' svolgersi entro sessanta (60) giorni a partire dalla data della richiesta.

Testo vigente dal 5 settembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;311~convenzione-art3 · fonte su Normattiva