Autorita' competenti delle Parti contraenti potranno compiere consultazioni quando lo ritengano utile, al fine di assicurare la reciproca applicazione e l'osservanza dei principi e dalle disposizioni della presente Convenzione. Tale consultazione potra' essere richiesta da ciascuna delle Parti contraenti e dovra' svolgersi entro sessanta (60) giorni a partire dalla data della richiesta.
Testo vigente dal 5 settembre 1989
