Un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente in un territorio, per un periodo non superiore a due anni, al solo scopo di insegnare o di effettuare studi di ricerca presso un'universita', collegio, scuola o altro analogo istituto di istruzione, e che e', o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro territorio, e' esente da imposta nel detto primo territorio limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attivita' di insegnamento o di ricerca.

Testo vigente dal 16 maggio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-05-07;62~art20 · fonte su Normattiva