del comitato esecutivo 1. Il comitato esecutivo e' responsabile dinanzi al Consiglio ed espleta le sue funzioni sotto la direzione generale di quest'ultimo. 2. Il comitato esecutivo segue costantemente l'evoluzione del mercato e raccomanda al Consiglio i provvedimenti che ritiene opportuni. 3. Salvo restando il diritto di esercitare uno qualsiasi dei suoi poteri, il Consiglio puo', con votazione a maggioranza semplice ripartita oppure con votazione speciale, a seconda che la decisione del Contiglio stesso in materia richieda una votazione a maggioranza semplice ripartita o una votazione speciale, delegare al comitato esecutivo uno qualsiasi dei suoi poteri, esclusi i seguenti: (a) ridistribuzione dei voti in conformita' dell'articolo 10 (b) approvazione del bilancio amministrativo e fissazione dei contributi in conformita' dell'articolo 23; (c) revisione dei prezzi conformemente all'articolo 27; (d) revisione dell'allegato C, conformemente all'articolo 29, paragrafo 3; (e) decisione relativa alle misure complementari in conformita' dell'articolo 39; (f) dispensa dagli obblighi in conformita' dell'articolo 59; (g) composizione delle vertenze in conformita' dell'articolo 6; (h) sospensione dei diritti in conformita' dell'articolo 63, paragrafo 3; (i) determinazione delle condizioni di adesione in conformita' dell'articolo 68; (j) espulsione di un membro in conformita' dell'articolo 73; (k) proroga o estinzione del presente accordo in conformita' dell'articolo 75; (l) raccomandazione di emendamenti ai membri in conformita' dell'articolo 76. 4. Il Consiglio puo' in ogni momento revocare qualsiasi delega di poteri al comitato esecutivo, con votazione a maggioranza semplice ripartita.

Testo vigente dal 4 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-19;313~art17 · fonte su Normattiva