dagli obblighi in circolazione eccezionali 1. Il Consiglio puo', con votazione speciale, dispensare un membro da un obbligo a motivo di circostanze eccezionali o critiche, in caso di forza maggiore o di obblighi internazionali stabiliti nello statuto delle Nazioni Unite nei confronti dei territori in amministrazione fiduciaria. 2. Quando accorda una dispensa ad un membro a norma del paragrfo 1, il Consiglio precisa esplicitmente secondo quali modalita', a quali condizioni e per quanto tempo il membro e' dispensato dall'obbligo, nonche' i motivi della dispensa. 3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, il Consiglio non accorda ai membri dispense per quanto riguarda: (a) l'obbligo dell'articolo 24 di versare il loro contributo o le conseguenze del mancato versamento; (b) l'obbligo di esigere il pagamento di qualsiasi prelievo riscoso a termine dell'articolo 32.
Testo vigente dal 4 agosto 1988
