dell'Organizzazione 1. Ciascuna parte contraente costituisce un membro dell'Organizzazione. 2. Nell'Organizzazione o vi sono due categorie di membri, segnatamente: (a) i membri esportatori; e (b) i membri importatori. 3. Un membro puo' cambiare categoria, alle condizioni stabilite dal Consiglio.
Testo vigente dal 4 agosto 1988
