• 1)Al fine di completare le disposizioni del Capo VII e dell'articolo 50, il Consiglio definisce, a maggioranza ripartita dei due terzi, la politica da seguire riguardo alle scorte di caffe' nei paesi Membri produttori.
  • 2)Il Consiglio adotta le misure necessarie per verificare ogni anno, conformemente alle disposizioni dell'articolo 35, il volume delle scorte di caffe' che i Membri esportatori detengono individualmente. I Membri interessati facilitano tale indagine annuale.
  • 3)I Membri produttori si assicurano che nei rispettivi paesi esistano mezzi di immagazzinamento sufficienti e adeguati per la conservazione delle scorte di caffe'.
  • 4)Il Consiglio intraprende uno studio sulla possibilita' di facilitare il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo attraverso un'intesa sulle scorte internazionali.

Testo vigente dal 24 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;478~art51 · fonte su Normattiva