1. In qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore del presente accordo un membro puo' recedere dal medesimo mediante notifica scritta al depositario. Il membro informa immediatamente il Consiglio della sua decisione. 2. Il recesso produce i suoi effetti novanta giorni dopo che il depositario ha ricevuto notifica. Se, a seguito del recesso, i membri del presente accordo risultano in numero inferiore rispetto alle disposizioni previste dal paragrafo 1, articolo 70 relative all'entrata in vigore di detto accordo, il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria per riesaminare la situazione e prendere decisioni appropriate che, con votazione speciale, possono includere la sospensione delle disposizioni relative alle misure d'intervento sul mercato.

Testo vigente dal 4 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-19;313~art72 · fonte su Normattiva