TERRITORIALE 1. La presente Convenzione puo' essere estesa, integralmente o con le necessarie modifiche, ad ogni Stato o territorio di cui gli Stati contraenti curano le relazioni internazionali e che prelevano imposte di natura sostanzialmente analoghe a quelle cui si applica la Convenzione. Ciascuna estensione ha effetto a partire dalla data, con le modifiche ed alle condizioni, ivi comprese condizioni relative alla denuncia, che sono fissate di comune accordo tra gli Stati contraenti per mezzo di scambio di note diplomatiche o secondo ogni altra procedura conforme alle loro disposizioni costituzionali. 2. Salvo che i due Stati contraenti non abbiano convenuto diversamente, la denuncia della Convenzione da parte di uno di essi ai sensi dell'articolo 31 porra' termine, alle condizioni previste da detto articolo, all'applicazione della Convenzione in ogni Stato o territorio cui essa e' stata estesa in conformita' del presente articolo

Testo vigente dal 5 settembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;313~art28 · fonte su Normattiva