IN VIGORE 1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Jslamabad non appena possibile. 2. la Convenzione entrera' in vigore dallo scambio degli strumenti di retifica e le sue disposizioni si applicheranno:

  • a)in Italia: con riferimento alle imposte italiane, per i periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare in cui scambio degli strumenti di ratifica ha luogo
  • b)in Pakistan: con riferimento alle imposte pakistane, per gli anni imponibili che iniziano il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare solare in cui lo scambio degli strumenti di ratifica ha luogo. 3. All'atto dell'entrata in vigore della presente Convenzione, l'Accordo per evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese di trasporto aereo e marittimo tra il pakistan e l'Italia, firmato l'8 giugno 1978, cessera' di avere effetto.

Testo vigente dal 5 settembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;313~art30 · fonte su Normattiva