1. In un'esposizione, non si puo' far uso, per designare un partecipante o un gruppo di partecipanti di una denominazione geografica che si riferisca ad una Parte contraente, senza l'autorizzazione del commissario generale di sezione che rappresenta il Governo della detta Parte. 2. Se una Parte contraente non partecipa ad un'esposizione, il commissario generale di tale esposizione cura, per quanto riguarda detta Parte contraente, il rispetto della protezione prevista al paragrafo precedente.

Testo vigente dal 3 luglio 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-06-03;314~art18 · fonte su Normattiva