Il bilancio annuo dell'Ufficio viene fissato dall'assemblea generale alle condizioni previste dal paragrafo 3 dell'articolo 28. Esso tiene conto delle riserve finanziarie dell'Ufficio, delle riscossioni di ogni genere, nonche' dei saldi debitori e creditori riportati dagli esercizi precedenti. Le spese di ufficio sono coperte da tali fonti e dalle quote delle Parti contraenti secondo il numero delle parti loro spettanti in applicazione delle decisioni dell'assemblea generale.
Testo vigente dal 3 luglio 1978
