1. Ogni Parte contraente puo' proporre un progetto di modifica della presente Convenzione. Il testo del detto progetto e le ragioni che l'hanno motivato sono indirizzati al segretario generale che li comunica nel piu' breve termine alle altre Parti contraenti. 2. Il progetto di modifica proposto viene iscritto all'ordine del giorno della sessione straordinaria dell'assemblea generale che ha luogo almeno tre mesi dopo la data della sua comunicazione da parte del segretario generale. 3. Ogni progetto di emendamento adottato dall'assemblea generale alle condizioni previste dal paragrafo precedente e dall'articolo 28 viene sottoposto dal Governo della Repubblica francese all'accettazione di tutte le Parti contraenti. Esso entra in vigore nei confronti di tutte queste Parti alla data in cui i quattro quinti di esse hanno notificato la propria accettazione al Governo della Repubblica francese. Tuttavia, in deroga alle disposizioni che precedono, ogni progetto di modifica al presente paragrafo, all'articolo 16 relativo al regime doganale, o all'allegato previsto dal detto articolo non entra in vigore che alla data in cui tutte le Parti contraenti hanno notificato la loro accettazione al Governo della Repubblica francese. 4. Ogni Parte contraente che desideri formulare una riserva inviando la sua accettazione di un emendamento, rende noti all'Ufficio i termini della riserva prevista. L'assemblea generale delibera circa l'ammissibilita' di tale riserva. L'assemblea generale deve accogliere favorevolmente le riserve che mirano a salvaguardare delle situazioni acquisite in materia di esposizione e respingere quelle che avrebbero l'effetto di creare delle situazioni di privilegio. Se la riserva viene accettata, la Parte che l'aveva presentata figura fra quelle che vengono ritenute aver accettato l'emendamento con il calcolo della maggioranza dei quattro quinti summenzionati. Se essa viene respinta, la Parte che l'aveva presentata deve optare tra il rifiuto dell'emendamento o la sua accettazione senza riserva. 5. Quando l'emendamento entra in vigore alle condizioni previste dal terzo paragrafo del presente articolo, ogni Parte contraente che ha rifiutato di accettarlo puo', se lo ritiene vantaggioso, valersi delle disposizioni dell'articolo 37.

Testo vigente dal 3 luglio 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-06-03;314~art33 · fonte su Normattiva