1. La durata di un'esposizione non deve superare sei mesi. 2. Le date di apertura e di chiusura di un'esposizione sono fissate al momento della sua registrazione e non possono essere modificate che in caso di forza maggiore e con il consenso dell'Ufficio Internazionale delle Esposizioni (che d'ora innanzi verra' denominato "Ufficio"), previsto dal Titolo V della presente Convenzione. Tuttavia la durata totale dell'esposizione non deve superare i sei mesi.
Testo vigente dal 3 luglio 1978
