I prodotti ottenuti accessoriamente nel corso dell'esposizione, a partire dalle merci importate temporaneamente, in occasione della dimostrazione di macchine o di apparecchi esposti, sono soggetti alle disposizioni degli articoli 4 e 5 del presente Allegato, nello stesso modo che se fossero stati posti in ammissione temporanea, subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 7.

Testo vigente dal 3 luglio 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-06-03;314~allegato-art6 · fonte su Normattiva