1. La frequenza delle esposizioni previste dalla presente Convenzione e' regolata nel modo seguente:
- a)in uno stesso Stato, vi deve essere un intervallo minimo di venti anni fra due esposizioni universali ed un intervallo minimo di cinque anni tra un'esposizione universale ed un'esposizione specializzata;
- b)in Stati diversi, vi deve essere un intervallo minimo di dieci anni fra due esposizioni universali;
- c)in uno stesso Stato un intervallo minimo di dieci anni deve separare le esposizioni specializzate della stessa natura; un intervallo minimo di cinque anni deve separare due esposizioni specializzate di diversa natura;
- d)in Stati diversi, vi deve essere un intervallo minimo di cinque anni fra due esposizioni specializzate della stessa natura; un intervallo minimo di due anni fra due esposizioni specializzate di diversa natura. 2. Malgrado le disposizioni del precedente paragrafo 1, l'Ufficio puo' eccezionalmente e alle condizioni previste dall'articolo 28 3.f), ridurre gli intervalli summenzionati, da un lato, per le esposizioni specializzate, e dall'altro e entro il limite di sette anni, per le esposizioni universali organizzate in Stati diversi. 3. Gli intervalli che devono intercorrere fra le esposizioni registrate hanno come punto di partenza la data di apertura di dette esposizioni.
Testo vigente dal 3 luglio 1978
