Salvo il caso previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 4, lo Stato che ha ottenuto la registrazione di un'esposizione perde i diritti derivanti da tale registrazione se modifica la data dichiarata per detta esposizione. Se intende tenere l'esposizione in altra data, deve presentare una nuova domanda e sottoporsi, occorrendo, alla procedura fissata nell'articolo 7 che implichi eventuali concorrenze.
Testo vigente dal 3 luglio 1978
