Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni, le annualita' e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato. 2. Il termine "annualita'" designa le somme fisse pagabili periodicamente a date stabilite vita natural durante, oppure per un periodo di tempo determinato o determinabile, in dipendenza dell'assunzione dell'onere di effettuare tali pagamenti contro un adeguato ed intero corrispettivo in denaro o in beni valutabili in denaro.

Testo vigente dal 5 settembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;314~art18 · fonte su Normattiva