L'albergatore non e' responsabile nel caso che il deterioramento, la distruzione o la sottrazione siano imputabili: (a) al cliente o alle persone che lo accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita; (b) a forza maggiore; (c) alla natura della cosa.

Testo vigente dal 3 luglio 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-06-10;316~allegato-art3 · fonte su Normattiva