1. Una Parte Contraente non potra' denunciare la presente Convenzione prima dello spirare di un termine di cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti. Tale denuncia verra' fatta mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. Tale denuncia avra' effetto, per la Parte Contraente interessata, sei mesi dopo la data del suo ricevimento da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Testo vigente dal 3 luglio 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-06-10;316~convenzione-art6 · fonte su Normattiva