1. Il presente Accordo rimarra' in vigore senza limiti di durata. 2. Ogni Parte contraente potra', per qaunto la conerne, denunciare il presente Accordo indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 3. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale. Tuttavia tale denuncia non puo' avere come effetto di svincolare la Parte contraente interessata di qualsiasi obbligo che avrebbe potuto derivarne, ai sensi de1 presente Accordo, nei confronti di qualsiasi persona di cui al primo paragrafo dell'articolo 1.

Testo vigente dal 16 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-02;348~accordo-art10 · fonte su Normattiva