[1]Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' ai Membri del Consiglio ed al Governo di ogni Stato aderente alla presente Convenzione: (a) ogni firma ed il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione; (b) ogni data di entrata in vigore; (c) le notifiche ricevute in applicazione delle disposizioni degli articoli 3 e 6.

[2]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

[3]FATTO a Parigi, il 17 dicembre 1962, in francese ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne comunichera' copia certificata conforme ad ogni Governo firmatario e aderente.

[4](Seguono le firme).

Testo vigente dal 3 luglio 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-06-10;316~convenzione-art7 · fonte su Normattiva