1. Nessuna Parte Contraente potra' denunciare la presente Convenzione prima del termine di un periodo di quattro anni dopo la data in cui la Convenzione e' entrata in vigore per quel che la concerne, o prima del termine di ogni altro periodo ulteriore di tre anni. 2. La denuncia si effettuera' con una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e avra' effetto sei mesi dopo la data di ricezione di tale notifica da parte del Segretario Generale.

Testo vigente dal 23 aprile 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-03-12;140~art20 · fonte su Normattiva