Art. 25 — Contributi al bilancio preventivo
1. Nella prima sessione dopo l'entrata in vigore del presente accordo il Consiglio approva il bilancio preventivo della contabilita' amministrativa per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore ed il termine del primo anno finanziario. In seguito il Consiglio deve approvare il bilancio preventivo della contabilita' amministrativa per il successivo anno finanziario nella seconda meta' di ciascuno anno finanziario. Il Consiglio valuta il contributo di ogni membro a tale bilancio in conformita' del paragrafo 2 del presente articolo. 2. Il contributo di ciascun membro al bilancio preventivo amministrativo per ciascun anno finanziario deve, rispettare la proporzione esistente tra il numero dei voti attribuiti al paese stesso al momento dell'approvazione del bilancio preventivo amministrativo per quell'anno finanziario ed il totale dei voti dei membri. Nella valutazione dei contributi, i voti di ciascun membro devono essere calcolati indipendentemente dalla sospensione dei diritti di voto oppure dalla relativa nuova ripartizione dei voti. 3. Il contributo iniziale al bilancio preventivo amministrativo da parte di un governo che aderisce all'accordo dopo l'entrata in vigore di quest'ultimo deve essere valutato dal Consiglio in base al numero dei voti attribuiti al paese stesso, nonche' al periodo rimanente dell'anno finanziario in corso, senza pero' modificare la valutazione relativa agli altri membri.
Testo vigente dal 15 aprile 1982
