del bilancio preventivo amministrativo e fissazione dei contributi 1. Nella prima sessione dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio approva il bilancio preventivo per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore ed il termine del primo anno finanziario. In seguito il Consiglio approva il bilancio preventivo amministrativo per il successivo anno finanziario nella seconda meta' di ciascun anno finanziario. Il Consiglio stabilisce il contributo di ogni membro a tale bilancio in conformita' del paragrafo 2 del presente articolo. 2. Il contributo di ciascun membro al bilancio preventivo amministrativo per ciascun anno finanziario deve rispettare la proporzione esistente tra il numero dei voti attribuiti al paese stesso al momento dell'approvazione del bilancio preventivo amministrativo per quell'anno finanziario ed il totale dei voti dei membri. Nella valutazione dei contributi i voti di ciascun membro devono essere calcolati indipendentemente dalla sospensione dei diritti di voto oppure dalla relativa nuova ripartizione dei voti. 3. Il Consiglio determina il contributo iniziale al bilancio preventivo amministrativo di ogni governo che diviene membro dell'Organizzazione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, in base al numero dei voti attribuiti a tale governo ed al periodo che decorre dalla data di adesione fino al termine dell'anno finanziario corrente. I contributi richiesti agli altri membri per lo stesso anno finanziario rimangono tuttavia invariati.

Testo vigente dal 27 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;359~art24 · fonte su Normattiva