Art. 32
indicatore di mercato 1. Il prezzo indicatore di mercato giornaliero e' costituito dalla media ponderata e composta, registrata sul mercato della gomma naturale, dei prezzi ufficiali giornalieri del mese in corso sui mercati di Kuala Lumpur, Londra, New York e Singapore. Inizialmente il prezzo indicatore di mercato giornaliero comprende i diversi tipi RSS 1, RSS 3 e TSR 20 e la loro ponderazione deve essere uguale. Tutte le quotazioni devono essere convertite in valori fob porti di Malaysia e Singapore nelle valute malesi e di Singapore. 2. Le ponderazioni relative alla composizione tipo/grado, nonche' il metodo di valutazione del prezzo di mercato indicatore giornaliero sono soggetti a revisione e possono essere modificati dal Consiglio con voto speciale affinche' riflettano il mercato della gomma naturale. 3. Il prezzo indicatore di mercato deve essere calcolato ad un valore superiore, pari o inferiore ai livelli dei prezzi di cui al presente accordo, se la media dei prezzi indicatori di mercato giornalieri registrata negli ultimi cinque giorni di mercato e' superiore, pari o inferiore a detti livelli di prezzi.
Testo vigente dal 6 agosto 1988
