e revisione della gamma dei prezzi A. Prezzo di riferimento 1. L'esame e la revisione del prezzo di riferimento devono basarsi sulle tendenze di mercato e/o sulle variazioni nette delle scorte, subordinatamente alle disposizioni di questa sezione del presente articolo. Il prezzo di riferimento sara' sottoposto a revisione da parte del Consiglio diciotto mesi dopo l'ultimo esame a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, dell'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1979, oppure, qualora tale accordo entri in vigore dopo il 1° maggio 1988, nella prima sessione del Consiglio ai sensi del presente accordo, e successivamente ad intervalli di quindici mesi. (a) Se la media dei prezzi indicatori di mercato giornalieri nel semestre precedente alla revisione si trova al medesimo livello del prezzo d'intervento massimo, del prezzo di intervento minimo o e' compresa tra questi due prezzi, il prezzo di riferimento non deve essere modificativo. (b) Se la media dei prezzi indicatori di mercato giornalieri nel semestre precedente alla revisione si trova ad un livello inferiore al prezzo di intervento minimo il prezzo di riferimento sara' automaticamente diminuito del 5% rispetto al suo livello al momento della revisione, a meno che il Consiglio, con voto speciale, decida di ridurlo di una percentuale piu' elevata. (c) Se la media dei prezzi indicatori di mercato giornalieri nel semestre precedente alla revisione e' superiore al prezzo di intervento massimo, il prezzo di riferimento sara' aumentato automaticamente del 5% rispetto al suo livello al momento della revisione, a meno che il Consiglio con voto speciale, non decida di aumentarlo di una percentuale piu' elevata. 2. Se, dopo l'ultima valutazione a norma dell'articolo 32, paragrafo 2, dell'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1979, o a norma del presente paragrafo, si verfica una variazione netta della scorta stabilizzatrice pari a 100.000 t, il direttore esecutivo convoca una sessione speciale del Consiglio per valutare la situazione. Il Consiglio, con voto speciale, puo' decidere di prendere le misure adeguate, tra cui (a) sospensione delle operazioni relative alla scorta stabilizzatrice; (b) modifica del tasso di acquisto o di vendita della scorta; (c) revisione del prezzo di riferimento. 3. Se si sono verificati acquisti o vendite della scorta stabilizzatrice per 300 000 t a decorrere (a) dall'ultima revisione a norma dell'articolo 32, paragrafo 3 dell'accordo internazionale sulla gomma naturale, del 1979, (b) dall'ultima revisione a norma del presente paragrafo, oppure (c) dall'ultima revisione a norma del paragrafo 2 del presente articolo, in base alla situazione piu' recente, il prezzo di riferimento deve essere diminuito o aumentato, rispettivamente, del 3% rispetto al livello del momento, a meno che il Consiglio con voto speciale decida di aumentarlo o di diminuirlo, rispettivamente, di una percentuale piu' elevata. 4. Qualsiasi adeguamento del prezzo di riferimento, qualunque ne sia la ragione, non deve essere tale da consentire ai prezzi limite di azione di infrangere i prezzi indicativi massimi o minimi. B. Prezzi indicativi 5. Il Consiglio, con voto speciale, puo' modificare i prezzi indicativi massimi e minimi durante le revisioni di cui alla presente sezione di questo articolo. 6. Il Consiglio prevvede ad armonizzare qualsiasi revisione dei prezzi indicativi con l'evoluzione delle tendenze e della situazione del mercato. A questo proposito, il Consiglio deve prendere in considerazione le tendenze relative ai prezzi, al consumo, all'approvvigionamento, ai costi di produzione ed alle scorte nel settore della gomma naturale, nonche' la quantita' di gomma naturale della scorta stabilizzatrice e la situazione finanziaria del relativo bilancio. 7. I prezzi indicativi minimi e massimi sono soggetti a revisione nei seguenti casi; (a) 30 mesi dopo l'ultimo esame a norma dell'articolo 32, paragrafo 7, lettera (a), dell'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1979, oppure, qualora tale accordo entri in vigore dopo il 1› maggio 1988, nella prima sessione del Consiglio ai sensi del presente accordo, e successivamente ad intervalli di 30 mesi; (b) in circostanze eccezionali, su richiesta di uno o piu' membri che rappresentino almeno 200 voti in sede di Consiglio, e (c) quando il prezzo di riferimento e' stato (i) ridotto dopo l'ultima revisione del prezzo indicativo minimo o l'entrata in vigore dell'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1979, oppure (ii) aumentato dopo l'ultima revisione del prezzo indicativo massimo o l'entrata in vigore dell'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1979, di una percentuale di almeno il 3% di cui al paragrafo 3 del presente articolo e di almeno il 5% di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o di almeno la stessa percentuale in applicazione dei paragrafi 1, 2 e/o 3 del presente articolo, a condizione che la media del prezzo indicatore di mercato giornaliero nei sessanta giorni successivi all'ultima revisione del prezzo di riferimento sia rispettivamente inferiore al prezzo di intervento minimo o superiore al prezzo di intervento massimo. 8. In deroga ai paragrafi da 5 a 7 del presente articolo, il prezzo indicativo massimo o minimo non viene aumentato se la media dei prezzi indicatori di mercato giornalieri nel semestre precedente alla revisione della gamma dei prezzi, in applicazione del presente articolo, e' inferiore al prezzo di riferimento. Analogamente, il prezzo indicativo massimo o minimo non deve essere diminuito se la media dei prezzi indicatori di mercato giornalieri nel semestre precedente alla revisione della gamma dei prezzi, a norma del presente articolo, e' superiore al prezzo di riferimento.

Testo vigente dal 6 agosto 1988

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-07-25;318~art31 · fonte su Normattiva