Art. 34
delle scorte stabilizzatrici 1. L'ubicazione delle scorte stabilizzatrici deve consentire un funzionamento economico ed efficiente sul piano commerciale. In base a questo principio, le scorte stabilizzatrici devono essere situate nel territorio dei membri esportatori ed importatori, a meno che, con voto speciale, il Consiglio decida altrimenti. La distribuzione delle scorte stabilizzatrici tra i membri deve essere effettuata in modo tale da raggiungere gli obiettivi di stabilizzazione del presente accordo con costi minimi. 2. Per mantenere un alto livello di qualita' commerciale, le scorte stabilizzatrici devono essere depositate unicamente in magazzini approvati, in base a criteri da definirsi da parte del Consiglio. 3. Dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio deve compilare ed approvare l'elenco dei magazzini, insieme alle norme necessarie per il loro impiego. Se necessario, il Consiglio puo' rivedere l'elenco di magazzini approvato dal Consiglio dell'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1979, nonche' i criteri fissati dallo stesso Consiglio, e mantenerli in vigore oppure riesaminarli di conseguenza. 4. Il Consiglio deve inoltre rivedere periodicamente l'ubicazione delle scorte stabilizzatrici e, con un voto speciale, puo' imporre al direttore della scorta di trasferire le scorte stesse, ai fini di un funzionamento economico ed efficiente sul piano commerciale.
Testo vigente dal 6 agosto 1988
