Art. 47
annuale 1. Il Consiglio effettua annualmente un esame del funzionamento dell'accordo alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 1 e ne comunica i risultati ai membri. 2. Il Consiglio puo' quindi formulare raccomandazioni ai membri e prendere successisivamente le misure di sua competenza per migliorare l'efficacia del funzionamento del presente accordo.
Testo vigente dal 6 agosto 1988
