e responsabilita' generali dei membri 1. Per la durata del presente accordo i membri si adoperano e collaborano alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo, e non prendono iniziative contrarie a detti obiettivi. 2. In particolare i membri tentano di migliorare le condizioni dell'economia della gomma naturale e di favorire la produzione e l'impiego di detto prodotto per promuovere la crescita e la modernizzazione dell'economia del settore a vantaggio reciproco dei produttori e dei consumatori. 3. I membri accettano come vincolanti tutte le decisioni del Consiglio a norma del presente accordo e non mettono in atto disposizioni volte a limitare o a contrastare dette decisioni. 4. La responsabilita' dei membri derivante dal funzionamento del presente accordo, sia essa nei confronti dell'Organizzazione o nei confronti di terzi, e' limitata agli obblighi relativi ai contributi al bilancio preventivo amministrativo e al finanziamento della scorta stabilizzatrice a norma e in conformita' dei capitoli VII e VIII del presente accordo e di eventuali obblighi che possono essere assunti dal Consiglio a norma dell'articolo 41.

Testo vigente dal 6 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-25;318~art48 · fonte su Normattiva