Art. 54
1. Qualsiasi ricorso sul mancato adempimento agli obblighi stabiliti dal presente accordo da parte di un membro, su richiesta del membro autore del ricorso, deve essere presentato al Consiglio che, previa consultazione dei membri interessati, prende una decisione in proposito. 2. Qualsiasi decisione da parte del Consiglio che attesti la violazione degli obblighi stabiliti dal presente accordo da parte di un membro deve specificare il carattere di violazione. 3. Qualora, in seguito ad un ricorso o con altra procedura, il Consiglio concluda che un membro ha commesso unnfrazione al presente accordo, esso puo' prendere le seguenti disposizioni, con voto speciale, lasciando impregiudicati gli altri provvedimenti appositamente disposti in altri articoli del presente accordo: (a) sospendere i diritti di voto di detto membro in sede di Consiglio, e, se lo ritiene necessario, sospendere gli altri diritti di detto membro, compresi quelli di occupare una carica in sede di Consiglio o nei comitati creati a norma dell'articolo 18 e di far parte di tali comitati finche' non abbia adempiuto ai propri obblighi; oppure (b) agire in conformita' dell'articolo 64, se la violazione pregiudica seriamente il funzionamento del presente accordo.
Testo vigente dal 6 agosto 1988
