• a)Qualsiasi controversia concernente l'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo che non possa essere risolta mediante negoziato e' deferita, per decisione, al Consiglio su richiesta di qualsiasi paese partecipante.
  • b)Se una controversia e' stata deferita al Consiglio ai sensi del presente articolo, la maggioranza dei paesi partecipanti o qualsiasi paese partecipante che abbia, in sede di Consiglio, almeno il terzo dei voti, possono chiedere al Consiglio di sentire, dopo approfondita discussione della causa e prima di pronunciare una decisione, l'opinione del Comitato consultivo, di cui al paragrafo c) del presente articolo, sui problemi oggetto della controversia.
  • c)i) A meno che il Consiglio non decida diversamente all'unanimita' dei suffragi espressi, il Comitato consultivo e' composto di: Due persone designate dai paesi produttori, una delle quali possieda una grande esperienza sui problemi oggetto della controversia e l'altra sia un giurista qualificato e con vasta esperienza; Due persone con analoghe qualifiche, designate dai paesi consumatori; e Un presidente scelto all'unanimita' (alle quattro persone convenzionate oppure, in caso di disaccordo, dal Presidente esecutivo.
  • ii)I membri del Comitato consultivo partecipano a titolo personale e senza ricevere istruzione da nessun governo.
  • iii)Le spese del Comitato consultivo sono a carico del Consiglio.
  • d)L'opinione motivata del Comitato consultivo e' presentata all'esame del Consiglio, che risolve la controversia dopo aver preso in considerazione tutti gli elementi informativi utili.

Testo vigente dal 6 settembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;674~art46 · fonte su Normattiva