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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1932-33, nonche' ad alcuni bilanci speciali per l'esercizio medesimo e provvedimenti vari di carattere finanziario; e sono convalidati i Regi decreti 22 dicembre 1932, nn. 1750 e 1779, e 5 gennaio 1933, n. 4, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1932-33.

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a Roma, addi' 3 aprile 1933 - Anno XI

[10]VITTORIO EMANUELE

[11]MUSSOLINI - JUNG.

[12]Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Testo in vigore dal 29 aprile 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1933-04-03;319~art1 · fonte del testo