[1]Privilegi ed immunita' dei rappresentanti dei membri governativi

[2](1) I rappresentanti dei membri governativi dello Istituto godono nel territorio della Repubblica italiana, per la durata delle loro funzioni, dei seguenti privilegi ed immunita': (a) Immunita' dalla giurisdizione per gli atti compiuti nella loro qualifica ufficiale, compresi le parole e gli scritti, ad eccezione delle azioni civili e penali derivanti da sinistri cagionati in occasione della circolazione degli autoveicoli; (b) Esenzione per essi e per il loro coniuge da ogni misura restrittiva relativa all'immigrazione e dalle formalita' applicabili agli stranieri; (c) Le stesse facilitazioni relative ai regolamenti monetari ed ai cambi, nonche' agli effetti personali, concesse ai rappresentanti di Governi stranieri in missione ufficiale temporanea. (2) I nomi di detti rappresentanti saranno comunicati dal direttore generale al Ministero degli affari esteri italiano.

Testo vigente dal 9 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;319~accordo-art10 · fonte su Normattiva