1. I rappresentanti degli Stati membri dell'Organizzazione, i rappresentanti ed osservatori di altri Stati e organizzazioni internazionali partecipanti alle riunioni dell'Organizzazione, i membri del consiglio di amministrazione, se non saranno di nazionalita' italiana, godranno nel territorio della Repubblica italiana, per la durata delle loro funzioni, dei seguenti privilegi ed immunita':

  • a)immunita' dalla giurisdizione penale per le parole e gli scritti relativi all'attivita' compiuta nella loro qualifica ufficiale;
  • b)esenzione per essi e per il loro coniuge da ogni misura restrittiva relativa all'immigrazione e dalle formalita' applicabili agli stranieri;
  • c)le stesse facilitazioni relative ai regolamenti monetari ed ai cambi, nonche' agli effetti personali, concesse ai rappresentanti di Governi stranieri in missione ufficiale temporanea. 2. I nomi di detti rappresentanti saranno comunicati dal direttore generale dell'Organizzazione al Ministero degli affari esteri italiano.

Testo vigente dal 16 settembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-08-01;533~accordo-art7 · fonte su Normattiva