1. I rappresentanti degli Stati membri dell'Organizzazione, i rappresentanti ed osservatori di altri Stati e organizzazioni internazionali partecipanti alle riunioni dell'Organizzazione, i membri del consiglio di amministrazione, se non saranno di nazionalita' italiana, godranno nel territorio della Repubblica italiana, per la durata delle loro funzioni, dei seguenti privilegi ed immunita':
- a)immunita' dalla giurisdizione penale per le parole e gli scritti relativi all'attivita' compiuta nella loro qualifica ufficiale;
- b)esenzione per essi e per il loro coniuge da ogni misura restrittiva relativa all'immigrazione e dalle formalita' applicabili agli stranieri;
- c)le stesse facilitazioni relative ai regolamenti monetari ed ai cambi, nonche' agli effetti personali, concesse ai rappresentanti di Governi stranieri in missione ufficiale temporanea. 2. I nomi di detti rappresentanti saranno comunicati dal direttore generale dell'Organizzazione al Ministero degli affari esteri italiano.
Testo vigente dal 16 settembre 1978
