[1]Ingresso, soggiorno e partenza

[2]Salva restando l'applicazione delle norme in vigore relative all'ordine pubblico ed alla sicurezza, il Governo facilita l'ingresso, il soggiorno e la partenza di tutte le persone ufficialmente invitate a recarsi allo Istituto.

Testo vigente dal 9 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;319~accordo-art11 · fonte su Normattiva