[1]Definizione delle controversie

[2](1) L'Istituto dovra' provvedere ad istituire adeguate procedure per la definizione delle controversie relative ai rapporti giuridici sottratti alla giurisdizione italiana ai sensi dell'articolo 2 del presente accordo. (2) Tutte le controversie tra l'istituto ed il Governo relative all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo, che non siano risolte mediante negoziati o altro modo di risoluzione convenuto, saranno sottoposte ad un tribunale composto da tre arbitri, di cui uno scelto dal direttore generale, l'altro dal Ministro per gli affari esteri della Repubblica italiana ed il terzo, che presiedera' il tribunale, scelto dai primi due. Nel caso in cui i primi due arbitri non riuscissero a designare di comune accordo il terzo, questi sara' designato, a domanda di una delle parti contraenti, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.

Testo vigente dal 9 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;319~accordo-art12 · fonte su Normattiva