1. L'Organizzazione dovra' provvedere ad istituire adeguate procedure per la definizione delle controversie relative ai rapporti giuridici sottratti all'applicazione della legislazione italiana. 2. Le controversie fra l'Organizzazione ed il Governo italiano relative all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo, che non siano risolte per vie di negoziati o con qualunque altro mezzo concordato, saranno sottoposte ad un collegio composto da tre arbitri di cui uno scelto dal direttore generale dell'Organizzazione, uno scelto dal Ministero degli affari esteri della Repubblica italiana, ed il terzo arbitro, che presiedera' il tribunale, designato dai primi due arbitri. Se i primi due arbitri non riuscissero a raggiungere un accordo sulla scelta del terzo arbitro, quest'ultimo sara' designato dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.

Testo vigente dal 16 settembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-08-01;533~accordo-art9 · fonte su Normattiva