[1]Servizi pubblici

[2](1) Le competenti autorita' italiane faranno in modo di assicurare che l'Istituto sia fornito dei necessari servizi pubblici. (2) Ove il gas, l'elettricita', l'acqua o gli altri servizi siano forniti dai competenti servizi pubblici italiani, o da enti da essi controllati, l'Istituto beneficera' di tariffe che non saranno superiori a quelle applicate ad universita' o ad istituti scientifici situati nella zona di Milano.

Testo vigente dal 9 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;319~accordo-art4 · fonte su Normattiva