Esenzione dai controlli finanziari Senza essere sottoposto ad alcun controllo, divieto e regolamento finanziario: (a) l'Istituto puo', nella misura necessaria all'adempimento dei propri obblighi, detenere valuta di ogni tipo e avere dei conti in qualsiasi valuta; (b) l'Istituto puo', per scopi ufficiali, trasferire liberamente i propri fondi fuori della Repubblica italiana nonche' convertire ogni moneta posseduta in qualsiasi altra moneta.

Testo vigente dal 9 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;319~accordo-art5 · fonte su Normattiva