[1]Inviolabilita' e protezione

[2](1) La sede, gli archivi ed i documenti dell'istituto sono inviolabili. (2) Il direttore generale impedira' che la sede divenga un rifugio per coloro che cercano di sfuggire ad un arresto ordinato in esecuzione di una legge della Repubblica italiana o per le persone ricercate dal Governo per essere estradate in un altro Paese o che tentino di sottrarsi alla notifica di un atto giudiziario. (3) Le competenti autorita' italiane prenderanno tutti i provvedimenti atti ad evitare ogni turbamento nel funzionamento dell'Istituto, ed a tal fine assicureranno adeguata protezione all'istituto. (4) Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo relative alla inviolabilita' non si applicano alla parte dell'Istituto in cui vivono il personale e gli allievi. In caso di incendio o altro sinistro che esiga misure immediate di protezione, si presume il consenso del direttore generale per ogni accesso necessario nei locali della sede.

Testo vigente dal 9 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;319~accordo-art3 · fonte su Normattiva