[1]Nomina e funzioni

[2](1) Il direttore generale e' nominato dall'assemblea generale che fissa la durata del suo mandato. (2) Il direttore generale e' il rappresentante legale e il capo dei servizi dell'Istituto. (3) Il direttore generale assume il personale dell'Istituto. Per la nomina dei docenti e di altro personale a livello professionale, consulta preventivamente il consiglio di amministrazione. (4) Il direttore generale fissa le qualifiche richieste per l'ammissione agli studi o ai lavori presso l'Istituto, nonche' il numero dei posti disponibili e le modalita' di ammissione. Nel determinare le qualifiche e le modalita' di ammissione dei candidati, il direttore generale tiene presenti gli obiettivi internazionali dell'istituto. (5) Nell'esercizio delle sue funzioni, il direttore generale si conforma alle grandi linee tracciate dall'assemblea generale e alle direttive del consiglio di amministrazione. Egli sottopone ogni anno all'assemblea generale una relazione sulle attivita', sulla situazione finanziaria e sulle prospettive dell'Istituto.

Testo vigente dal 9 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;319~art15 · fonte su Normattiva