[1]Funzioni internazionali
[2]Ogni membro si impegna a rispettare il carattere strettamente internazionale delle funzioni del direttore generale, dei funzionari e degli agenti, i quali non possono chiedere ne' ricevere istruzioni da alcun membro, governativo o non governativo, ne' da altri Governi non membri dell'Istituto, ne' da autorita' allo stesso estranee.
Testo vigente dal 9 agosto 1974
